Quadro normativo europeo

Quadro normativo europeo in materia di integratori alimentari

In Europa, gli integratori alimentari (food supplements) sono soggetti a tre tipi di normativa:

  • normativa armonizzata dell'Unione europea applicabile a tutti gli alimenti;
  • normativa armonizzata relativa agli aspetti specifici degli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, ad esempio le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti agli integratori alimentari e le sostanze nutritive autorizzate, nonché dal regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione;
  • normativa nazionale.

L'obiettivo delle norme armonizzate contenute nella direttiva 2002/46/CE è proteggere i consumatori dai potenziali rischi per la salute derivanti da tali prodotti e garantire che non vengano fornite informazioni fuorvianti.

La direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari stabilisce requisiti specifici per la commercializzazione degli integratori alimentari, riguardanti in particolare la loro composizione, l'etichettatura e la pubblicità. Per quanto riguarda la sicurezza, disciplina le vitamine e i minerali, nonché le sostanze utilizzate come loro fonti, che possono essere impiegate nella produzione di integratori alimentari. Poiché non sono ancora stati concordati livelli massimi armonizzati a livello europeo, molti Stati membri dell'UE hanno fissato limiti nazionali per diverse vitamine e diversi minerali. Ciò crea difficoltà, poiché le normative nazionali divergenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato europeo.

Uno dei risultati fondamentali dell'Unione europea è la «libera circolazione delle merci» (free movement of goods), che consente alle imprese di commercializzare i propri prodotti in tutti gli Stati membri dell'UE indipendentemente dai confini nazionali e nonostante le normative nazionali vigenti. Il principio del «reciproco riconoscimento» (mutual recognition) obbliga uno Stato membro ad accettare sul proprio territorio prodotti che non sono soggetti a una normativa armonizzata dell'Unione europea ma che sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono opporsi a tale commercializzazione soltanto sulla base di un numero limitato e ben definito di motivi. Tale principio non è ben compreso dalle imprese e spesso non viene applicato correttamente dagli Stati membri. Per far fronte a tali difficoltà, nel 2008 il Parlamento europeo ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2008, con l'obiettivo di istituire una procedura giuridicamente vincolante da seguire nei casi in cui uno Stato membro neghi l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento; tale regolamento è stato successivamente aggiornato e sostituito dal regolamento (CE) 2019/515.

La direttiva sugli integratori alimentari non stabilisce norme specifiche per l'impiego di sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali negli integratori alimentari. L'utilizzo delle cosiddette «altre sostanze» può essere vietato, sottoposto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza dell'Unione in base alle norme armonizzate dell'Unione europea previste dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

Altri testi normativi di riferimento comprendono:

  • regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
  • regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
  • regolamento (UE) n. 432/2012 che stabilisce un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari;
  • regolamento (UE) n. 536/2013 che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.

 

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