Designazione di medicinale orfano

Designazione di medicinale orfano (Orphan Drug Designation, ODD)

Circa 36 milioni di persone nell'Unione europea sono affette da una malattia rara. Per questo motivo, l'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMA) promuove lo sviluppo di medicinali destinati a tali affezioni rare attraverso una serie di incentivi rivolti agli sponsor dei medicinali orfani (orphan drugs):

  • Ad esempio, l'EMA offre una consulenza sui tipi di studi necessari a dimostrare la qualità, i benefici e i rischi del medicinale, nonché il suo beneficio significativo (significant benefit) — la cosiddetta Protocol Assistance.
  • Inoltre, le domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC — marketing authorisation, MA) dei medicinali orfani sono valutate mediante la procedura centralizzata (centralised procedure), consentendo al futuro titolare dell'AIC l'accesso all'intero mercato dell'Unione europea.
  • I medicinali orfani beneficiano di un periodo di esclusiva di mercato (market exclusivity) di dieci anni. Tale periodo è esteso a dodici anni qualora la domanda di AIC includa i risultati di tutti gli studi effettuati in ottemperanza al piano d'indagine pediatrica (paediatric investigation plan) approvato e la relativa dichiarazione di conformità sia inclusa nell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa. Per converso, il periodo di esclusiva può essere ridotto a sei anni qualora il medicinale non soddisfi più i criteri di designazione.
  • Gli sponsor dei medicinali orfani possono inoltre beneficiare di riduzioni delle tariffe per alcune attività regolatorie, con ulteriori riduzioni previste per gli sponsor qualificati come PMI (piccole e medie imprese — Small and Medium-sized Enterprise, SME). Dal 1° gennaio 2025 le tariffe e gli oneri spettanti all'EMA sono disciplinati dal regolamento (UE) 2024/568, relativo alle tariffe e agli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali: per la Protocol Assistance, ad esempio, è prevista una riduzione del 75 % per i richiedenti non PMI e del 100 % per le PMI.

Tuttavia, gli sponsor devono dimostrare che l'affezione per la quale viene sviluppato il medicinale candidato soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 141/2000. È sufficiente che ricorra una delle due seguenti serie di criteri:

  • Opzione 1: il medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea nel momento in cui è presentata la domanda; oppure
  • Opzione 2: il medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia, nell'Unione europea, di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante o di un'affezione grave e cronica, e in mancanza di incentivi è poco probabile che la commercializzazione del medicinale sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario.

In entrambi i casi si applica un'ulteriore condizione: non devono esistere metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia dell'affezione in questione autorizzati nell'Unione europea oppure, se tali metodi esistono, il medicinale orfano deve apportare effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.

Le domande di designazione di medicinale orfano sono valutate dal comitato per i medicinali orfani (Committee for Orphan Medicinal Products, COMP) dell'EMA, mentre la decisione finale è adottata dalla Commissione europea.

Per beneficiare degli incentivi sopra descritti fin dalle prime fasi dello sviluppo, i richiedenti devono fare riferimento alle scadenze di presentazione pubblicate e rispettarle, poiché la valutazione delle domande di designazione di medicinale orfano segue tempistiche prestabilite.

Dopo l'ottenimento della designazione di medicinale orfano, è importante che gli sponsor ne mantengano lo status presentando relazioni annuali sullo stato di sviluppo del medicinale. Al momento della domanda di AIC, il COMP riesamina se i criteri di designazione siano ancora soddisfatti; a tal fine gli sponsor devono presentare una relazione sul mantenimento della designazione di medicinale orfano.

I titolari di un'AIC per un medicinale non orfano possono richiedere la designazione di medicinale orfano per un'ulteriore indicazione. L'autorizzazione all'immissione in commercio relativa a tale indicazione orfana costituirà una nuova AIC e dovrà pertanto essere richiesta separatamente.

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